PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 2514, nel testo trasmesso dalla Commissione come risultante dagli emendamenti approvati, e rilevato che:

                esso reca una delega legislativa al Governo per la modifica delle norme di cui al titolo VII del libro primo del codice civile, nonché delle disposizioni ad esse connesse, al fine di eliminare disparità di trattamento tra i figli nati nel matrimonio e i figli nati fuori del matrimonio o da matrimonio putativo; a tale delega si connette (all'articolo 3) l'autorizzazione al Governo a modificare il regolamento di delegificazione in materia di ordinamento dello stato civile (decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000);

                è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

                alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 2, comma 1, lettera d) - che indica tra i princìpi e criteri direttivi quello della «estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio», cui si connette quello della «ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare in che termini si intenda intervenire sulla esperibilità dell'azione di disconoscimento della paternità, atteso che la formulazione della disposizione sembra legittimare sia interventi estensivi che restrittivi;

            al medesimo articolo 2, comma 1, lettera e), numero  3 - ove si indica tra i princìpi e criteri direttivi la previsione dell'autorizzazione giudiziale ai fini del riconoscimento del figlio incestuoso definendone i presupposti - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare i profili innovativi del principio di delega in esame rispetto alla disciplina vigente, atteso che la medesima prescrizione è già contenuta nell'articolo 251 del codice civile;

            all'articolo 3, ove si autorizza il Governo ad apportare le necessarie e conseguenti modifiche al regolamento n. 396 del 2000, in materia di ordinamento dello stato civile «con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni», dovrebbe valutarsi l'idoneità del regolamento di attuazione ivi previsto - tenuto conto anche delle funzioni

 

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di mero coordinamento con la nuova disciplina ad esso attribuite - ad incidere sul citato decreto n. 396, che ha natura di regolamento di delegificazione, adottato dunque ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero  4 - ove si indica tra i princìpi e criteri direttivi della delega l'adeguamento della «disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore (...) alla disciplina in materia di affidamento condiviso, prevedendo il consenso dell'altro coniuge e l'ascolto degli altri figli conviventi» - dovrebbe verificarsi la congruità del richiamo alla normativa in materia di affidamento condiviso, atteso che nella legge n. 54 del 2006, recante «disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli» non appaiono esservi disposizioni immediatamente riferibili all'inserimento dei figli nella famiglia.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2514 Governo recante «Delega al Governo per la revisione della normativa in materia di filiazione», come risultante dall'esame degli emendamenti in Commissione di merito;

            rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, prevalentemente, alla materia «ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ed alla materia «tutela della salute», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;

            rilevato che l'articolo 2 reca una delega legislativa al Governo per la modifica della vigente disciplina in materia di filiazione nel senso del superamento di ogni residua discriminazione tra i figli nati nel matrimonio ed i figli nati fuori del matrimonio o da matrimonio putativo;

            osservato che, tra i princìpi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega legislativa, il provvedimento prevede, tra l'altro - alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 - l'adattamento e il riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34 e 35 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione,

 

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nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessarie in attuazione, oltre che dei princìpi dettati dalla legge di delega, di quelli affermati nella giurisprudenza civile e costituzionale;

            ritenuto che la disposizione di cui alla predetta lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 sia in contrasto con l'articolo 76 della Costituzione nella parte in cui si limita, genericamente, a richiamare i principi «affermati nella giurisprudenza civile e costituzionale», senza specificarne il contenuto;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            la lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 sia riformulata individuando espressamente i princìpi e criteri direttivi cui il Governo è tenuto ad attenersi nell'esercizio della delega legislativa.

 

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